Case all’asta:
fausta o nefasta?

Leggende metropolitane nel mondo degli investimenti immobiliari.
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L’argomento è delicato ed il campo minato, ma girano ancora troppe informazioni errate e leggende metropolitane sull’esecuzioni immobiliari.

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Cos’è un’asta immobiliare?

L’asta immobiliare è l’esito di una procedura esecutiva che si conclude con una vendita forzata realizzata nella forma della vendita ad incanto, o più comunemente nota come asta.

La vendita forzata e quindi una modalità tramite la quale si pone in essere il processo di esecuzione forzata o espropriazione forzata attraverso il quale si liquida un determinato bene materiale, al fine di consentire il soddisfacimento dei creditori.

La procedura è avviata su istanza del creditore procedente purché munito di titolo.

La domanda per la vendita deve essere presentata presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, dopo che siano decorsi almeno 10 giorni dalla notifica del pignoramento, ma non oltre 90, ad eccezione che per i beni deteriorabili.

Al termine della fase in questione si procede poi alla vendita forzata mediante asta, che si distingue in:

Senza incanto

Con incanto

Differenza tra asta giudiziaria ed asta fallimentare

La differenza tra asta giudiziaria e asta fallimentare non risiede tanto nel procedimento che è sostanzialmente lo stesso ma nel presupposto dell’esecuzione:

L’asta fallimentare si può applicare soltanto nei confronti di soggetti fallibili e dichiarati tali che non riescono a soddisfare i creditori, quindi attività commerciali, aziende e imprese edili. Possono andare in asta sia i beni mobili sia locali e terreni.

L’asta giudiziaria dipende dal mancato pagamento dei creditori da parte di privati cittadini come, ad esempio, le rate del mutuo.

Quali sono i rischi di comprare una casa all’asta?

Un rischio da prendere in considerazione con l’acquisto della casa all’asta e l’eventualità che l’appartamento sia ancora occupato dal debitore o dei suoi familiari.

La vendita, infatti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova.

I tempi di liberazione dipendono enormemente dalla celerità con cui l’aggiudicatario salda il prezzo e dalla diligenza del custode.

Il giudice è tenuto ad ordinare la liberazione della casa all’asta entro 120 giorni dalla richiesta dell’aggiudicatario.

Solitamente per l’immobile occupati dal debitore con figli minori le tempistiche si possono allungare anche oltre sei mesi rispetto ai tempi ordinari.

Se il debitore esecutato e la sua famiglia non liberano l’immobile spontaneamente entro i termini stabiliti dal giudice, possono entrare in gioco i servizi sociali. Essi hanno il compito di trovare una soluzione abitativa alternativa per tutelare i minori e i soggetti fragili sfrattati.