Tu chiedi, Rogitando risponde.
ALCUNI CONSIGLI PER AUMENTARE IL VALORE DELL’IMMOBILE
Numero 1, migliora l’efficienza energetica
sostituire gli infissi ti permetterà di avere una maggiore insonorizzazione acustica e questo aumenterà il comfort della tua abitazione.
Numero 2, tutti vogliamo dare al nostro appartamento un aspetto fresco e pulito, imbiancare le pareti di un colore chiaro donerà più luminosità e renderà gli spazi più ampi.
Numero 3, pavimentazione.
Oggi grazie a delle soluzioni veramente economiche potrai cambiare totalmente l’aspetto del tuo pavimento dando al tuo appartamento una sensazione di qualcosa di molto più curato.
Numero 4, illuminazione.
La luce è un elemento fondamentale in una casa è importante scegliere in base all’ambiente una luce calda o una luce fredda. La giusta illuminazione giocherà un ruolo fondamentale nella valutazione del tuo immobile.
Numero 5, cura l’Home Staging.
L’arredamento curato e moderno renderà più attrattivo il tuo appartamento.
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE
È obbligatorio registrare il contratto preliminare (compromesso) o si può andare direttamente al rogito?
I mediatori immobiliari hanno l’obbligo di registrare i contratti preliminari di compravendita stipulati a seguito della loro attività.
In generale, per gli affari conclusi con l’intervento dei mediatori immobiliari, è obbligatorio richiedere la registrazione per:
– i contratti preliminari
– l’accettazione della proposta, quando le clausole inserite nello schema di proposta siano di per sé sufficienti e necessarie a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.
Non sono, invece, soggetti a registrazione:
– gli incarichi di vendita conferiti al mediatore
– la proposta di acquisto
– l’accettazione della proposta che non sia di per sé sufficiente a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.
DEPOSITO SALDO PREZZO DAL NOTAIO
Una nuova norma dove l’acquirente di un immobile a suo sindacabile giudizio può richiederne applicazione anche il giorno stesso del rogito.
Questa nuova norma va a tutelare eventuali trascrizioni pregiudizievoli che possono essere iscritte sull’immobile dal giorno del rogito al giorno della trascrizione, ad esempio una trascrizione iscritta proprio mentre tu stai firmando il rogito di acquisto di un immobile.
Quando state vendendo una casa e l’acquirente chiede l’applicazione di questa norma voi avrete i soldi non nel momento in cui firmate il rogito ma nel momento in cui il notaio avrà trascritto il rogito notarile alla conservatoria.
Ma perché l’acquirente ricorre in delle circostanze al saldo prezzo?
Perché se il proprietario fosse anche titolare di un esercizio commerciale potrebbe essere un soggetto fallibile, quindi solitamente il notaio consiglia all’acquirente l’applicazione di questa norma.
SCEGLIERE LA SOCIETA’ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Certamente non è una scelta così semplice da fare.
La valutazione viene effettuata analizzando anche alcuni elementi ed aspetti di organizzazione aziendale, per esempio:
– le informazioni presenti nel sito Internet;
– le azioni di pubblicità e di marketing;
– le competenze professionali;
– la presenza di copertura territoriale, network e partnership.
Tuttavia, ciò non è una legge universale quindi non affidarti ad improvvisati, abusivi oppure a personale che non sia abilitato alla professione.
Molte società di mediazione hanno al loro interno “collaboratori” che non sono abilitati alla professione e che trattano il tuo immobile. Pretendi sempre da ciascuno di loro che ti venga esibito il tesserino con foto e numero di iscrizione rilasciato dalla camera di commercio.
CASA PROVENIENTE DA UNA DONAZIONE
Forse non sai quali sono i rischi che si corrono andando ad acquistare una casa proveniente da una donazione né tantomeno quali sono le giuste attenzioni che bisogna avere nel momento in cui si sta per acquistare una casa proveniente da una denuncia di successione, due titoli di proprietà completamente differenti che non vanno confusi.
La denuncia di successione è una delle modalità con le quali si può diventare proprietari di una casa e che però nella sua natura è un adempimento fiscale, quando il proprietario di una casa viene a mancare gli eredi legittimi adempiono a quella che è la denuncia di successione e divengono così proprietari legittimi di quella casa.
Ci si può trovare nelle condizioni, quindi, di prendere in considerazione l’acquisto di una casa con provenienza una successione; quindi, con parte venditrice gli “eredi legittimi” di una persona che è venuta a mancare.
Ciò che devi sapere è che per adempiere a quella che è la denuncia di successione di una casa basta che la casa sia accatastata quindi basta fornire una visura catastale a chi si occupa della redazione e compilazione della denuncia di successione ed il gioco è fatto.
Ricordati però che su quella denuncia di successione non c’è alcun riferimento di tipo urbanistico non c’è nessun richiamo alla legittimità urbanistica al Comune di quella casa.
Sono informazioni che non potrai ricavare dalla denuncia di successione.
Potrai trovare riferimenti sulla legittimità urbanistica di quella casa, ad esempio sul titolo di proprietà del defunto.
Nessun problema se acquisti una casa proveniente da denuncia di successione bisogna avere soltanto la giusta attenzione e preparazione in più, perché se ti chiedi “ma è possibile che una casa sia accatastata ma completamente abusiva?”, la risposta è assolutamente SI!
DIFFORMITA’, PRIMA O DOPO L’ACQUISTO
Le difformità per le quali sono previste delle soluzioni non comportano nessun problema alla conclusione dell’affare, la cosa importante è accertarle in fase preliminare della compravendita.
Accertarsi quindi che quelle difformità siano risolvibili e concordare e gestire la questione di “chi lo fa” e “quando lo fa” se prima della proposta o dopo la proposta d’acquisto.
DOCUMENTI FONDAMENTALI PER VENDERE IL TUO IMMOBILE
atto di provenienza dell’immobile,
accesso agli atti urbanistici e catastali,
attestato di prestazione energetica,
relazione tecnica integrata
attestazione condominiale attraverso la quale l’amministratore ti consegna un documento liberatorio che attesta che non ci sono pendenze condominiali né a livello ordinario né a livello straordinario.
HAI EREDITATO UN APPARTAMENTO E VORRESTI VENDERLO
Sono principalmente due i passaggi da completare prima di poter vendere l’immobile.
Il primo step è la dichiarazione di successione che è un adempimento di natura fiscale tramite la quale si compila una lista dei beni posseduti dal defunto e si va a definire la quota di tasse che andrà pagata per passare quei beni agli eredi.
Questo passaggio potrà essere effettuato tramite il sito dell’agenzia delle entrate o un CAF.
Per l’intestazione del bene immobile si pagheranno l’imposta di registro catastale.
Il secondo step prevede l’accettazione tacita dell’eredità che consente di dare continuità storica nelle trascrizioni di quella casa e fornisce garanzie aggiuntive alla parte acquirente.
Prima di vendere è opportuno recarsi da un notaio e firmare l’accettazione tacita dell’eredità, il potenziale acquirente potrà pretenderla.
Ricordati che per la vendita di un immobile in cui sono coinvolti più eredi è necessario che tutti siano d’accordo poiché in fase di rogito sarà richiesta la firma di tutti i proprietari.
IL NOTAIO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE
In realtà la scelta del notaio non deve essere considerato uno scotto da pagare ma un’opportunità, un vantaggio da sfruttare.
Avrai l’opportunità di parlare con il nostro notaio al quale intendi affidare l’incarico e quindi descriverai al notaio quali sono le tue esigenze e quali sono le garanzie che cerchi.
COME VALUTARE CORRETTAMENTE CASA TUA
Allo stesso modo stimare il tuo immobile basandoti su ciò che il tuo vicino sta vendendo ti porterà certamente ad un errore di valutazione, sia perché non esistono immobili uguali ma simili sia semplicemente perché il vicino potrebbe non vendere mai o vendere tra un anno, per esempio, a 30.000 euro in meno.
Qual è allora la modalità più corretta per la valutazione del tuo immobile.
La nostra società attraverso un’idonea profilazione dell’immobile, un’analisi completa ed attenta del mercato immobiliare degli ultimi 2 anni e tre atti notarili di compravendita relativi a immobili simili nella stessa zona omogena ed in un periodo di tempo ritenuto idoneo dal mercato, sarà in grado di determinare la più probabile stima corretta di mercato.
CONFORMITA’ CATASTALE
La conformità catastale prevede che lo stato di fatto coincida con quanto riportato nelle planimetrie presenti presso l’Agenzia delle Entrate.
Prima del 2017 a livello planimetrico era probabilmente il documento necessario per poter procedere all’atto di compravendita ed eventuali differenze tra la realtà dell’immobile e la planimetria catastale potevano essere sistemate adattando l’una condizione all’altra.
Questo non è più consentito.
Vige la necessità che lo stato di fatto e la planimetria catastale coincidano anche con la documentazione urbanistica depositata al comune.
La nostra società avvia una “due diligence” di tutta la documentazione ed in partnership con il tecnico abilitato verifica la conformità complessiva dell’immobile.
CONFORMITA’ URBANISTICA
Le normative ad oggi vigenti riguardanti le compravendite immobiliari obbligano la società di mediazione, nei confronti di colui che ha intenzione di vendere, a far redigere una relazione tecnica integrata (RTI) nella quale, attraverso l’accesso agli atti e le vari fasi di rilevazione dei dati e delle misure, il tecnico abilitato dovrà verificare, accertare ed asseverare che lo stato di fatto, le planimetrie catastali e la documentazione urbanistica coincidano.
Eventuali difformità accertate potranno essere risolte nelle modalità di legge consentite.
Il nostro consiglio è quello di affidarsi a società di mediazione immobiliare organizzate in modo da anticipare i tempi evitando di perdere opportunità di vendite o, peggio ancora, non riuscire poi a completare l’atto di compravendita dal notaio.
CAPARRA CONFIRMATORIA O PENITENZIALE
La caparra confirmatoria è quella somma di denaro che una parte consegna all’altra al momento dell’accettazione della proposta di acquisto o alla stipula del contratto preliminare, a supporto quindi dell’impegno assunto contrattualmente dalle parti.
Si creano quindi degli obblighi sia da parte del venditore che da parte dell’acquirente nel concludere definitivamente il successivo contratto di compravendita.
La caparra penitenziale, invece, stabilisce fin da subito in caso di recesso la somma di denaro che la parte recedente perderà.
Ricapitolando, quindi:
-la caparra confirmatoria consiste nella dazione di una somma di denaro che uno dei contraenti tratterrà nel caso di inadempimento dell’altra parte.
-la caparra penitenziale è una somma di denaro che una parte consegna all’altra come corrispettivo del diritto di recesso.
A COSA SERVE IL CERTIFICATO DI ABITABILITA’
Il certificato di abitabilità serve ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza di igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici residenziali e che la presenza di impianti negli stessi immobili residenziali siano a norma di legge.
In passato sussisteva la differenza tra il certificato di abitabilità e il certificato di agibilità.
Il primo certificava gli immobili residenziali, mentre il secondo certificava gli immobili commerciali.
Il testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001) ha unificato i due certificati, per cui oggi esiste solo il certificato di agibilità o, meglio, nello specifico il SCCEA, Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità.
COMPRAVENDITA COME OPPORTUNITA’ DI BUSINESS
Se hai necessità di creare profitto ed investire i tuoi capitali il contratto di compravendita immobiliare rappresenta oggi la modalità più proficua per un investitore che acquista un immobile e lo rivende al solo scopo di guadagnare dalla vendita una cifra maggiore rispetto a quella investita per l’acquisto.
Il mercato immobiliare in Italia consente quasi sempre di realizzare un profitto poiché le case si vendono sia in presenza di un mercato in rialzo, sia in un momento di flessione: lo dimostrano i dati.
Le strategie per realizzare un profitto sono molteplici, ad esempio attraverso un adeguata ristrutturazione che consente di accrescerne il valore, oppure laddove consentito attraverso un cambio di destinazione d’uso ed ancora con un progetto immobiliare di frazionamento in modo da ottenere ad esempio più immobili da vendere partendo da una casa grande.
La nostra società può aiutarti a realizzare i tuoi obiettivi, consentendoti di ottenere una marginalità molto interessante rispetto ai classici canali di investimento bancari o similari.
FRAZIONAMENTO
Come abbiamo sommariamente affrontato in altre sessioni, il frazionamento rappresenta una delle modalità di business e consiste nella suddivisione della superficie di un immobile in altre di dimensioni più piccole.
Un immobile, ad esempio, di 150 mq potrebbe trasformarsi in due immobili da 75mq, questo renderebbe più facile la vendita e consentirebbe maggiori marginalità e guadagni.
Il frazionamento, pertanto è una tipologia di investimento in linea con le esigenze degli investitori moderni che tuttavia però richiede un’attenta analisi sia di mercato, di costi e delle normative urbanistiche dell’immobile vigenti nel comune di appartenenza.
CAPARRA E ACCONTO – LA DIFFERENZA
Prima di arrivare alla stipula definitiva dell’atto di compravendita davanti al notaio ci sono due step importanti che sono:
la proposta d’acquisto;
contratto preliminare, o compromesso, nel quale vengono definiti gli obblighi delle parti.
In tali circostanze l’acquirente potenziale versa delle somme di denaro, a diverso titolo.
Se vengono versate delle somme di denaro a titolo di “caparra” si determina un vincolo tra le parti rispetto al mancato raggiungimento dell’obiettivo.
In caso di inadempimento da parte del venditore:
quest’ultimo dovrà restituire all’acquirente il doppio di quanto ricevuto a titolo di caparra.
In caso di inadempimento dell’acquirente:
il venditore potrà trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra.
Il trattamento fiscale in questo caso sarà pari allo 0,50% della somma versata ma questo importo potrà essere recuperato successivamente dall’imposta di registro che dovrà essere pagata in occasione dell’acquisto che avverrà con l’atto definitivo di compravendita.
Se versi delle somme di denaro a titolo di “acconto” tale somma rappresenta solo una volontà aleatoria da parte dell’acquirente nel voler concludere potenzialmente la compravendita.
In caso di ripensamento la somma infatti andrà sempre restituita all’acquirente, salvo il risarcimento del danno che il soggetto adempiente potrà chiedere a quello inadempiente.
Il trattamento fiscale in questo caso è pari al 3% della somma versata a titolo di acconto ma a anche in questo caso potrà essere detratta dall’imposta di registro che sarà dovuta in sede di stipula finale dell’atto di compravendita.
SOTTOSCRIVERE UN PRELIMINARE D’ACQUISTO - CON O SENZA LA TRASCRIZIONE
Perché serve sottoscrivere un preliminare d’acquisto, o compromesso, dell’immobile?
Sottoscrivere un preliminare d’acquisto non serve solo a stabilire le tempistiche entro le quali una parte si impegna a vendere e l’altra a comprare, non significa solo definire le modalità e le somme di pagamento concordate e versate.
Sottoscrivere un preliminare d’acquisto significa obbligarsi a concludere la compravendita ed inoltre, se sottoscritto in presenza del notaio, significa assicurarsi di trascrivere il contratto preliminare nei registri immobiliari, ovvero sancire l’obbligatorietà della parte venditrice a vendere quella casa solo ed esclusivamente a quell’acquirente.
La trascrizione del preliminare comporta alcuni costi in più rispetto al preliminare non trascritto, ma produce un “effetto prenotativo” garantendo l’acquirente da successive potenziali iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile come ad esempio: diritti reali di godimento, ipoteche, fallimento del venditore, ecc.
CONDIZIONE SOSPENSIVA – PREDELIBERA DEL MUTUO
Fare delle proposte d’acquisto vincolate all’accettazione del mutuo può creare delle problematiche legate all’accettazione da parte di chi vende che talvolta non è disposto ad attendere due, tre, quattro mesi per ricevere conferma del fatto che alla parte acquirente la banca ha realmente concesso il mutuo.
Il consiglio al potenziale acquirente, quindi, è quello di muoversi anzitempo e rivolgersi ad una banca in grado di offrire un servizio di “pre-delibera” che formalmente è una promessa di concessione del mutuo bancario, attraverso tale atto l’istituto di credito si impegna ad erogare il finanziamento.
Con il documento di pre-delibera sarà più facile far accettare a chi vende di attendere i tempi necessari alla erogazione del mutuo, garantito appunto dall’atto di “pre-delibera” in possesso del potenziale acquirente.
TITOLO DI PROPRIETA’
Il titolo di proprietà è quel documento che certifica che la parte venditrice sia effettivamente il proprietario di quell’immobile e sicuramente un’attenzione particolare va posta sulla denuncia di successione.
La denuncia di successione che scatta ad esempio nel momento in cui un genitore viene a mancare ed i figli ottemperano agli adempimenti di successione ereditaria per diventare proprietari di un determinato immobile o beni.
Una volta concluso l’iter della denuncia, pertanto, gli eredi diventano legittimi proprietari e possono vendere quei beni o quell’immobile.
Perché porre una particolare attenzione alla denuncia di successione?
Perché è l’unico titolo di proprietà all’interno del quale puoi non trovare le informazioni necessarie relative a chi possiede realmente il titolo di proprietà.
COSA RICHIEDERE ALLA SOCIETA’ DI MEDIAZIONE PRIMA DI UNA VISITA DI UN IMMOBILE
La successiva può essere quella legata ad una presa visione più completa della documentazione dell’immobile da effettuarsi presso la società di mediazione, in modo da poter visionare la documentazione, quindi le informazioni necessarie all’acquirente al fine di prendere la decisione e confermare una proposta di acquisto.
VENDERE CASA PRIMA CHE SIANO TRASCORSI 5 ANNI – UN ESEMPIO DI FATTIBILITA’
Si può vendere un immobile senza dover pagare la plusvalenza a patto che, ad esempio, possiate dimostrare di essere stati residenti o comunque di avere abitato in quell’immobile per la maggior parte del tempo in cui è stato di vostra proprietà.
Questo è un caso in cui è possibile vendere un’immobile prima che siano passati 5 anni ad un prezzo più alto senza dover pagare alcuna plusvalenza.
IL NOTAIO – LE VERIFICHE
Il notaio non è responsabile del tuo acquisto e non può sostituirsi a determinate responsabilità in capo alle parti, argomento già altre volte affrontato nelle varie sessioni.
Questa tematica, pertanto, rappresenta uno dei tanti validi motivi per i quali affidarsi a società serie di mediazione immobiliare.
Venditore e acquirente, quest’ultimo in particolar modo, devono conoscere ed aver visionato con attenzione tutti i documenti che attestino la conformità dell’immobile, gli atti depositati in comune e quelli in catasto, la conformità urbanistica i vari titoli abilitativi o le licenze o il permesso di costruire, il documento di abitabilità, l’attestato di certificazione energetica.
Insomma, tutto questo non può essere scaricato al notaio ma dovranno essere le parti affiancate e coordinate dalla società di mediazione a preparare il corretto “incartamento” per un definitivo e sereno atto di stipula dal notaio.
QUALI DOMANDE POSSO FARE PRIMA DI UNA VISITA PER L’ACQUISTO DI UN IMMOBILE
Tra le informazioni da richiedere al primo appuntamento possiamo inserire certamente le seguenti:
– prezzo dell’immobile;
– spese di riscaldamento ed in genere le spese condominiali;
– tasse da pagare in fase di stipula atto notarile;
– se sono presenti delle difformità urbanistiche o catastali accertate;
– classe energetica ha l’immobile;
– lo stato di manutenzione dello stabile o la conservazione della villa se si tratta di una casa indipendente.
CAMBIO NORMATIVA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Con il decreto mille proroghe è stata modificata la normativa sull’agevolazione della prima casa.
Prima del decreto, per usufruire dell’agevolazione bastava portare la residenza nella tua nuova casa entro un anno se c’era l’acquisto attraverso il mutuo o diversamente entro 18 mesi.
Con il nuovo decreto si potrà portare la residenza entro 37 mesi.
Qualora, invece, tu volessi vendere la tua prima casa entro i 5 anni senza perdere le agevolazioni, basterà riacquistare un immobile nuovo entro due anni e 7 mesi dalla data dell’atto di stipula.
IL GIUSTO VALORE DI UN IMMOBILE
La società di mediazione immobiliare attuerà una serie di verifiche al fine di presentare al venditore un’analisi di mercato che porterà al più probabile valore di mercato di quel determinato immobile per quel preciso momento storico ed in una determinata area omogenea nella quale si trova l’immobile oggetto di stima.
Un dato storico certo di riferimento saranno le compravendite effettuate negli ultimi due anni in un raggio di azione idoneo e per immobili con caratteristiche simili.
Un altro parametro di riferimento potrebbe essere dato dai siti immobiliari nei quali si trovano i prezzi di vendita degli immobili messi in pubblicità dalle società di mediazione.
Occorre però tenere in considerazione che quest’ultimi non sono parametri certi e non sempre poi il prezzo pubblicato sul sito equivale alla reale trattativa finale.
Infine, un parametro di riferimento potrà essere espresso dal valore al metro quadro pubblicato sul sito dall’Agenzia delle Entrate attraverso il portale OMI, Osservatorio del Mercato Immobiliare.
CATASTO NON PROBATORIO
Facciamo chiarezza su questo argomento.
Il termine “non probatorio” nulla ha in comune con nozioni riguardanti la conformità urbanistica degli immobili oppure su tematiche inerenti il catasto stesso.
Non è probatorio significa che il catasto non attesta l’effettiva proprietà di un determinato immobile anche se regolarmente catastato ed intestato ad una persona.
All’interno di una visura catastale leggere che quell’immobile è intestato al Sig. Rossi non ci fornisce alcuna prova del fatto che sia realmente lui il proprietario o anche lui.
L’unico documento probatorio che ne comprova ed attesta la proprietà di un immobile è l’atto di compravendita e/o l’atto di provenienza di quell’immobile che attesta la/le proprietà e quindi la storia dell’immobile stesso.
CONDIZIONE SOSPENSIVA E CONDIZIONE RISOLUTIVA
Sono due argomenti complessi per le diverse sfaccettature che tali condizioni comportano all’interno di una proposta di acquisto immobiliare.
Condizione sospensiva sospende le conseguenze legali del contratto fino all’avverarsi della condizione entro una certa data; quindi, in questo caso l’affare legalmente non può dirsi concluso ma sospeso.
Un tipico esempio di condizione sospensiva è quello per cui l’acquirente propone di acquistare l’immobile a patto di ottenere entro una certa data un finanziamento bancario adeguato oppure l’acquirente propone di acquistare a patto però di sottoscrivere entro una data X un contratto preliminare per la cessione del proprio immobile posto precedentemente in vendita.
Sono tipicamente le situazioni più complesse da gestire, immaginate di avere due proposte uguali da parte di due acquirenti.
Una delle due contiene una condizione sospensiva legata al mutuo o legata alla vendita di un altro immobile, mentre l’altra proposta contiene un’offerta adeguata e senza vincoli.
Se tu fossi il venditore cosa faresti? Quale delle due sarebbe per te più concreta ed appetibile?
La condizione risolutiva invece agisce sul contratto in maniera esattamente opposta rispetto alla condizione sospensiva, cioè il contratto è valido legalmente a tutti gli effetti ma c’è una condizione il cui avverarsi entro una certa data libera entrambe le parti dal vincolo contrattuale.
Ricapitolando,
– condizione sospensiva affare legalmente non concluso, si concluderà al verificarsi della condizione;
– condizione risolutiva affare legalmente concluso, vincolo contrattuale risolto solo nel momento in cui si verifica la condizione posta.
ACCESSO AGLI ATTI PRIMA DI METTERE IN VENDITA IL PROPRIO IMMOBILE
Attraverso questa richiesta in comune verificheremo la cosiddetta “conformità urbanistica” cioè la corrispondenza tra stato di fatto e l’ultimo stato autorizzato in comune.
Attraverso l’accesso agli atti sapremmo qual è l’ultimo stato autorizzato dell’immobile e potremmo verificare eventuali difformità rispetto alla realtà, andando quindi ad aggiornare con l’aiuto di un tecnico abilitato la planimetria catastale.
MEDIAZIONE IMMOBILIARE O VENDITORI DI CASE – ASSOLUTAMENTE DIVERSO
Purtroppo, sempre più spesso la definizione ed il concetto di venditore di case è accostato alla figura del professionista mediatore immobiliare.
Fortunatamente sono due cose diverse, ovvero il mediatore immobiliare è il professionista abilitato alla professione, mentre il venditore di case che non ha mai superato gli esami abilitanti e non è idoneo alla professione mira solo a concludere contratti per incassare la sua provvigione.
E’ normale quindi che un potenziale venditore o acquirente possa avere dubbi sulla categoria.
Colui il quale, ad esempio, non sapendo come acquistare un immobile oppure semplicemente volendo acquistare quel determinato immobile incappasse nelle mani di un venditore di case ecco che potrebbe rischiare di affidarsi alla persona sbagliata, rimetterci dei soldi, non ricevere la giusta attenzione ed il corretto servizio, potrebbe quindi acquistare un immobile che presenta vizi occulti o difformità camuffate.
IMMOBILI EDIFICATI PRIMA DEL 1967
A volte ci troviamo di fronte ad immobili edificati prima dell’anno 1967 per i quali troviamo negli atti di compravendita di quegli immobili la dicitura “la costruzione della casa risale a un’epoca antecedente l’anno 1967”.
A partire dagli anni 40’ soprattutto nelle città erano presenti già i regolamenti edilizi e si poteva costruire soltanto con regolare licenza edilizia rilasciata dal comune, mentre fuori dalle città quindi nelle aree extraurbane, in provincia, o nei comuni più piccoli si poteva ancora edificare liberamente perché quei comuni non erano dotati di appositi regolamenti edilizi.
Poi solo successivamente al settembre 1967 l’obbligo di regolamentare l’edificazione, quindi di ottenere una apposita licenza edilizia prima di costruire, è stata estesa a tutto il paese.
Ma perché quindi occorre prestare più attenzione se un immobile è stato costruito prima del 1967.
Semplicemente perché il notaio non ha l’obbligo di specificare gli estremi della licenza edilizia rilasciata per la costruzione di quella casa.
Ricordati che la verifica della conformità urbanistica dell’immobile spetta alle parti quindi alla loro dichiarazione resa in sede di atto di stipula.
Sei tu quindi che devi verificare se quell’immobile è stato realmente costruito rispettando le normative dell’epoca.
Ecco un altro valido motivo per il quale affidarsi ad una società seria di mediazione immobiliare.
COMPRARE UN IMMOBILE SPROVVISTO DI CERTIFICATO DI AGIBILITA’
Sembra paradossale ma è tutto vero.
È possibile tranquillamente fare una proposta d’acquisto per un immobile sprovvisto di certificato di agibilità, sottoscrivendo sull’atto davanti al notaio che le parti sono consapevoli che l’immobile è sprovvisto del certificato.
Attenzione però, questa dichiarazione deve avere un nesso di responsabilità delle parti e non deve essere fine a sé stessa solo per poter concludere l’affare, che poi tanto affare potrebbe non essere.
Ecco cosa ti consigliamo:
Verifica ed accertati che quell’immobile di fatto ha i requisiti per ottenere il certificato.
Verifica i costi totali necessari al raggiungimento del certificato.
Verifica le tempistiche.
Ecco che allora sottoscrivere un contratto di un immobile sprovvisto di certificato di agibilità ha un senso, consapevoli di poter regolarizzare quella posizione.
Diverso è quando ti affidi alle persone sbagliate che ti invogliano lo stesso a concludere l’affare e poi nel tempo ti accorgi di avere dei problemi, ma ormai è tardi.
IMMOBILE VINCOLATO ALLE BELLE ARTI
Ci troviamo nel paese più bello al mondo e il maggior numero di siti patrimonio mondiali dell’UNESCO.
Potrebbe quindi capitare di voler acquistare un appartamento soggetto al vincolo delle Belle Arti proprio perché di interesse culturale e storico.
Quali aspetti importanti dobbiamo considerare?
Verificare se si è nella situazione di dover fare due atti notarili;
uno con il proprietario dell’immobile,
l’altro, trascorsi 60 giorni, riguarderà la rinuncia da parte del ministero dei beni culturali alla potenziale prelazione.
Sarà opportuno in taluni casi richiedere la prestazione di un architetto abilitato per verificare le eventuali ristrutturazioni o modifiche da apportare al fine di presentare il progetto in comune ottenere i permessi alla ristrutturazione e successivamente presentare il progetto alla Soprintendenza.
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ciascuna unità immobiliare nella sua fase di pre-vendita necessita di ottenere una classificazione dal punto di vista energetico.
Questo documento attesta la reale prestazione energetica di un determinato immobile; con la collaborazione di un tecnico abilitato e qualificato verrà effettuato un sopralluogo dell’immobile e sulla base di determinati controlli e verifiche verrà redatto l’attestato di prestazione energetica, comunemente conosciuto come APE.
Il risultato di questa valutazione verrà espresso con una lettera, dalla A4 alla G un range all’interno del quale il risultato peggiore è proprio la G ed il top è rappresentato dalla lettera A4 o A++++.
Proprio a seguito della presentazione della direttiva europea sull’efficientamento energetico degli immobili residenziali, i potenziali acquirenti stanno ponendo ancora più attenzione su questo aspetto.
Come puoi immaginare, la legge di mercato prevede in casi come questi che immobili con classi energetiche peggiori riceveranno molto probabilmente in fase di trattative una richiesta di ribasso del valore oppure come già capita saranno del tutto scartate.
SE ALL’IMMOBILE È STATO ATTRIBUITO IL VALORE “X” COME MAI È ANCORA INVENDUTO
Semplicemente perché il valore attribuitogli è stato sbagliato, perché ormai tutte le valutazioni gratuite sono dettate da considerazioni pressapochiste di mercato, perché spesso chi vende o ha intenzione di vendere è presuntuoso a tal punto da pensare che il proprio immobile sia il migliore, il più bello, il più particolare.
Un altro motivo è legato al fatto che ci si affida a venditori di case che, pur di acquisire l’incarico, ti promettono o ti illudono sull’importo di vendita.
Solo dopo avergli affidato l’incarico tu scoprirai che gli stessi venditori che ti hanno di fatto illuso ti diranno che il mercato in quel momento non recepisce quel valore e quindi ti chiederanno di ribassare il prezzo di vendita.
Una corretta valutazione iniziale è sinonimo di una corretta conclusione dell’affare, sia per chi vende che per chi compra.
TESTAMENTO EREDITARIO – IMMOBILE
L’atto con cui si dispone dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte prende il nome di testamento.
A secondo dell’oggetto, le disposizioni testamentarie si distinguono in:
Istituzione di erede,
con cui colui che redige il testamento dispone dell’intero patrimonio o di una sua quota senza specificazione dei beni oggetto del lascito.
Legato,
con cui il testatore dispone di uno o più beni specificatamente identificati.
I diversi tipi di testamento sono:
Pubblico,
testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni
Olografo,
testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore
Segreto,
atto redatto dal testatore e consegnato al notaio che lo sigilla in busta chiusa.
Attenzione però ai limiti della libertà testamentaria, la possibilità di disporre dei propri beni tramite testamento non è assoluta.
Ci sono dei limiti:
Divieto di patti successori;
Testamento congiunto o reciproco;
Successione dei legittimari;
Successione legittima.
Prima di acquistare quindi un immobile o vendere un immobile è necessario valutare ed avere le corrette informazioni per evitare brutte sorprese.
TI CONSIGLIO DI NON CADERE IN QUESTI POTENZIALI ERRORI
Assenza della documentazione completa di tutti i documenti necessari affinchè si attesti che il tuo immobile è privo di difetti/difformità.
Un prezzo di vendita molto più alto del valore emerso da una corretta analisi di mercato.
Marketing di bassa qualità, riferito a qualsiasi strumento necessario alla vendita.
Gestione delle visite in presenza del proprietario.
(qualsiasi acquirente che visita un immobile ha necessità di vivere quel preciso ed importante momento in totale rilassatezza, senza il timore di esprimere qualsiasi osservazione o commento).